venerdì 9 dicembre 2011

Sentenza Affidamento Condiviso

Giorgio,
apprende in ritardo la sentenza di affidamento codiviso,l'avvocato non lo informa.
Giorgio si reca presso il Tribunale Dei Minori ma gli viene negato la visione degli atti inerenti la sentenza,in quanto deve recarsi con un Avvocato,giustamente lui è la persona lesa e quindi ha diritto ala presa visione del fascicolo. Anzi sulla sentenza vi è trascritto notificato al Signor Giorgio,nessuna sentenza ha mai ricevuto.
Gli si nega un diritto Costituzionale, '' Padri Sofferenti ''  lancia un appello ai Magistrati che hanno seguito il caso.

martedì 15 novembre 2011

Chi paga l'Avvocato ?

Caso della Settimana.
Affidamento condiviso di Mario
La controparte chiede 500,00 euro mesile per il sostentamento del figlio, il Giudice  le concede 100,00. su una busta paga di 800,00,con contratto a termine ed un mutuo di 550,00.
Il papà felice contento di vivere con 150,00 euro mensile ringrazia l'avvocato che lo ha difeso. Il sorriso dura ben poco in quanto lo stesso Avvocato amico di famiglia,gli presenta una parcella di 5500,00 euro, per una sola udienza al Tribunale dei Minori.
Mario non può pagare, l'avv. gli notifica un atto esecutivo di pignoramento di quello che rimane dello stipendio,lui pensa che sarebbe stato più felice se il Giudice avesse concesso tutto lo stipendio alla ex.. Grazie Avv. avvoltoio, Grazie per avermi difeso !!!!!!!!!!
Contratto lavorativo non rinnovato alla scadenza,adesso non ci saranno  nemmeno le briciole amico Avvocato puoi posare le forchette.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

giovedì 7 aprile 2011

Nonni

Nel caso in cui uno dei coniugi non volgia concedere di frenquentare i nonni cosa si deve fare ?

Dopo l’entrata in vigore la L.54/2006 sull’affido condiviso la quale, nel modificare l’art. 155 c.c.,
ha recepito che bisogna dare una rilevanza maggiore alla figuradei nonni nell'educazione e nella crescita dei propri nipoti.
Per conseguire l’obiettiva tutela dell’interesse del minore è importante mantenere un rapporto relazionale ed affettivo tra nonno e nipote, e i genitori non possono, senza valide ragioni, interrompere tale relazione.
La legge 54/06 ha messo in risalto  la figura dei nonni con il nuovo art. 155c.c stabilisce, infatti, che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” . I genitori, quindi, non potranno impedire gli incontri tra nonni e nipoti, a meno che non dimostrino che questi incontri siano pregiudizievoli per l’educazione del minore stesso.

martedì 8 marzo 2011

Sentenze

Punendo un padre o una madre per un comportamento non condiviso, una separazione non accettata, etc. in realtà non si fa un “dispetto” all’ex-marito o alla ex moglie ma si fa un danno a quel minore che è definito come “l’unica ragione di vita” e, spesso, la motivazione della battaglia giudiziaria.

martedì 11 gennaio 2011

Violenza al maschile

Violenza sugli uomini
Nel 2009, 62.700 donne e 39.500 uomini si sono detti vittime di violenza coniugale dove per “violenza” va inteso ogni tipo di violenza. Cifre queste che vanno contro la storia politicamente corretta secondo la quale gli uomini sarebbero sistematicamente i boia e le donne esclusivamente le vittime. Altro luogo comune: gli uomini utilizzerebbero la violenza fisica, le donne i ricatti psicologici. Oggi, invece, capita a molti uomini di esprimere psicologicamente la loro violenza, soprattutto attraverso il silenzio. E l’80% delle donne violente usano ricorrere ad oggetti, stoviglie, coltelli… Durante gli attacchi psicologici, le donne in genere denigrano l’identità sessuale del maschio, la sua virilità, mentre l’uomo violento si limita a voler avere ragione.

Ragazzo umiliato


Ci scrive un ragazzo di Roma
Ciao a tutti,
ho subito parecchie volte violenza fisica da parte della mia ex fidanzata. Ho circa 25 anni (preferisco essere vago) e lei qualche anno in meno. Pochi giorni fa ho subito ancora pugni, graffi, sputi, schiaffi in faccia e ovviamente allusioni negative riferite alla mia famiglia. Sono andato al pronto soccorso e mi hanno dato 8 gg di prognosi

martedì 4 gennaio 2011

Cassazione

MOGLIE 'FORTE' SI PUÒ ANCHE MALTRATTARE

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Le mogli che hanno un carattere «forte» e che non si lasciano «intimorire» dal clima di intimidazione, comprensivo di percosse, al quale le sottopone il marito corrono il rischio di vedere assolto il coniuge dal reato di maltrattamenti proprio per via della fermezza della loro forza d'animo. La Cassazione, infatti, ha annullato la condanna a 8 mesi di reclusione nei confronti di un marito accusato di aver maltrattato la moglie per tre anni. Dinanzi alla Suprema Corte il marito aggressivo ha sostenuto con successo che non si trattava di maltrattamenti in quanto la moglie «non era per nulla intimorita» dal comportamento del coniuge ma solo «scossa, esasperata, molto carica emotivamente». In particolare, Sandro F. (45 anni) era stato condannato in primo grado dal tribunale di Sondrio, nel settembre 2005, e anche la Corte d'appello di Milano, nell'ottobre 2007, lo aveva ritenuto colpevole di maltrattamenti ai danni della moglie Roberta B. condannandolo a 8 mesi di reclusione con le attenuanti generiche. Ad avviso della Corte d'appello «la responsabilità dell'imputato era provata sulla base di sue stesse ammissioni, anche se parziali, e sulla testimonianza di medici, conoscenti e certificati medici, da cui si ricava una condotta abituale di sopraffazioni, violenze e offese umilianti, lesive della integrità fisica e morale» della moglie sottoposta a «continue ingiurie, minacce e percosse». Dinanzi ai Supremi giudici Sandro F. ha sostenuto che non era stata ben considerata la circostanza che sua moglie «per ammissione della stessa di carattere forte, non fosse intimorita dalla condotta del marito». In sostanza secondo l'uomo i giudici avevano «scambiato per sopraffazione esercitata dall'imputato» quello che era solo «un clima di tensione fra coniugi». La Cassazione - con la sentenza 25138 - ha dato ragione a Sandro F. rilevando che non si può considerare come «condotta vessatoria» l'atteggiamento aggressivo non caratterizzato da «abitualità». I fatti «incriminati» in questa vicenda - prosegue la Cassazione - «appaiono risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di tre anni (per i quali la moglie ha rimesso la querela), che non rendono di per sè integrato il connotato di abitualità della condotta di sopraffazione» necessaria alla configurazione del reato di maltrattamenti. «Tanto più che - conclude la Cassazione - la condizione psicologica di Roberta B. per nulla intimorita dal comportamento del marito, era solo quella di una persona scossa, esasperata, molto carica emotivamente». Così la condanna a 8 mesi è stata annullata «perchè il fatto non sussiste».