lunedì 18 settembre 2017


Svolta diritto civile

Cass. 10/05/2017, n. 11504 abbandono del tenore di vita

L' Ex non è un Bancomat





 Il matrimonio si scioglie definitivamente con il divorzio che può essere pronunciato solo in presenza delle tassative cause stabilite dalla legge (art. 3 L. 898/1970).
Espressione di una pretesa solidarietà postconiugale, l’assegno divorzile – previsto dall’art. 5, comma 6 Legge sul divorzio – è corrisposto (fino a quando non muoia o non si risposi) all’ex coniuge qualora questi non abbia al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio mezzi adeguati e versi nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. L’assegno ha natura assistenziale e non alimentare, di mantenimento.
Il giudizio di “inadeguatezza” viene operato raffrontando i mezzi del coniuge richiedente raffrontandolo “ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stessi i quale poteva legittimamente e ragionevolmente prefigurarsi sulla base delle aspettative maturate nel corso del rapporto” (Cass. 4079/2010).
Questo consolidato principio è stato tuttavia recentemente scardinato da Cass. 10/05/2017, n. 11504 che ha segnato l’abbandono del tenore di vita, quale parametro di riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile.